Roma, cucciolo muore investito. Alla proprietaria viene riconosciuto danno esistenziale
18 marzo 2013
2 min

Roma, cucciolo muore investito. Alla proprietaria viene riconosciuto danno esistenziale

Un amico a quattro zampe che muore è sempre un grande dolore per il suo proprietario, come se venisse a mancare un caro membro della famiglia. Figuriamoci, poi, se questo accade perché vittima di un tragico incidente stradale, che gli ha provocato “dapprima gravi lesioni fisiche e poi il decesso”. La sofferenza può essere tale, da configurarsi in un vero e proprio danno esistenziale. Ѐ quanto deciso dal Giudice di Pace di Roma, che ha accolto la domanda di risarcimento – sia dei danni patrimoniali che non patrimoniali – di una donna nei confronti di una compagnia assicurativa, in seguito all’investimento del proprio cucciolo di Pastore Tedesco di soli tre mesi da parte di una Smart. La richiesta della proprietaria – si legge in un articolo pubblicato sul sito anmvioggi.it, il quotidiano on line dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani – era di 5.000 euro circa per rimborso delle spese veterinarie sostenute per le cure del cane, da cui detrarre l’importo di circa 2.500 euro, versato dalla compagnia assicurativa, e altri 1.500 euro per danno esistenziale, “dovuto alla perdita del cucciolo a cui era legata da un forte legame affettivo”. L’assicurazione, però, contestava sia la domanda di risarcimento sia il quantum. Invece, assistita dall’avvocato Marco Dittami, la donna – che al momento dell’incidente stava attraversando sulle strisce pedonali, tenendo il proprio cane al guinzaglio – ha vinto la causa e in suo favore la II sezione civile del Giudice di Pace di Roma ha stabilito il pagamento di 2.500 euro di danno patrimoniale e 1.500 euro per danno esistenziale. Oltre alla sofferenza che ha dovuto subire per la perdita del cane, infatti, la proprietaria ” ha dovuto dedicare per due mesi molto del proprio tempo, che sarebbe dovuto essere destinato a momenti di svago e divertimento insieme al proprio cucciolo alle dolorose attività necessarie per la cura delle lesioni gravissime subite da quest’ultimo a causa dell’investimento”. Il disagio patito “assume dunque le caratteristiche lesive rapportabili alla sfera delle libertà dell’individuo e alla vita di relazione, di cui all’articolo 2 della Costituzione, nonché quelle scaturenti dalla salvaguardia del diritto all’integrità psico-fisica della persona di cui all’articolo 32”. Premesso ciò, il giudice di pace ha attribuito al conducente della Smart “l’esclusiva responsabilità” dell’incidente e alla proprietaria “il diritto a vedersi risarciti i danni”, tenuto conto anche “dell’enorme sforzo economico” sostenuto per due mesi dalla donna per garantire al cucciolo tutte le cure necessarie.