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Ordinanza cani pericolosi - Francesca Martini

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.


Visto  il  Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto  l'art.  10 della Convenzione europea per la protezione degli animali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista  l'Ordinanza  del  Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente  «Tutela  dell'incolumita'  pubblica dall'aggressione dei cani»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

Ritenuto  di  dover  adottare  una  nuova  Ordinanza in materia, in quanto   l'allegato  A  non  solo  non  ha  ridotto  gli episodi di aggressione  ma,  come  confermato  dalla  letteratura scientifica di Medicina  Veterinaria,  non  e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;

Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  mantenere,  in  attesa dell'emanazione  di  una  disciplina  normativa  organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;

Vista   la  sentenza  della  III  sezione  penale  della  Corte  di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha  ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che  causa  al  cane  una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;

Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione  al Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;


ORDINA:

Art. 1.

1   Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia civilmente  che  penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.


2 Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

 

3 Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o  cose  il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

 

a.  utilizzare  sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt  1,50  durante  la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi  aperti  al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b.  portare  con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al  cane  in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d.   acquisire   un   cane   assumendo   informazioni   sulle  sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e.  assicurare  che  il  cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche  esigenze  di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4.  Vengono  istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con  rilascio  di  specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi  sono  organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende   sanitarie   locali,   in   collaborazione  con  gli  ordini professionali   dei   medici  veterinari,  le  facolta'  di  medicina veterinaria,   le  associazioni  veterinarie  e  le  associazioni  di protezione degli animali.

5.   Il   medico   veterinario   libero  professionista  informa  i proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita'  di  percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari  della  ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

6.  I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di  tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo  di  svolgere  i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con  proprio  decreto,  emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  ordinanza,  stabilisce  i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4

 

Art. 2.

1. Sono vietati:

 

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività ;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività ;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

 

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dellâ'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

 

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità  curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

 

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

 

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse

.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato al'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

 

2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità  delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità  di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

 

3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

 

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

 

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

 

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità  di mente.

 

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

 

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità  secondo le disposizioni in vigore.

 

Art 7

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

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