Gli animali sono considerati delle res mobilis (beni mobili) e il loro commercio viene, quindi, disciplinato dal Codice Civile. La compravendita dei beni viene definita manifestazione di volontà bilaterale o plurime, per cui una delle parti (venditore) promette all’altra (compratore) di cedere la proprietà di una cosa, ovvero, di trasmetterle qualsiasi diritto, dietro il ricevimento di un corrispettivo di denaro.

Un riferimento specifico alla vendita di animali si trova nell’art.1496 C.C. che, però, sancisce soltanto un aspetto particolare della compravendita, quello relativo alla garanzia per vizi. La compravendita degli animali rientra pertanto nelle disposizioni generali del C.C. e lo stesso impone determinati obblighi. Tra i doveri del venditore (art.1476 C.C.), si sottolinea l’obbligo di garantire che l’animale sia esente da vizi, salvo patto contrario. L’obbligo è ribadito dall’art.1490 C.C. che recita “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore”.

Cosa si intende per vizio in materia di contenzioso? I vizi sono imperfezioni materiali della cosa tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. Riferito alla vendita di animali, possiamo dire che i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell’animale possono definirsi vizio. Fermo restando questo concetto, dobbiamo però precisare che soltanto determinati vizi sono coperti da garanzia, infatti, non si può responsabilizzare il venditore per fatti o eventi che si sono verificati successivamente alla compravendita dell’animale.

Caratteristiche del vizio redibitorio

In campo civilistico i vizi coperti da garanzia, e cioè quelli che consentono all’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto (azione redibitoria), sono definiti vizi redibitori. Affinché un vizio possa essere considerato redibitorio deve avere le seguenti caratteristiche:

pregresso – il vizio, cioè la patologia o malattia che manifesta l’animale oppure le cause da cui deriva deve esistere al momento del contratto;
occulto – al momento dell’acquisto il vizio non deve essere apparente o facilmente riconoscibile. Un difetto è apparente quando emerge alla vista senza un minimo sforzo nella sua osservazione (es: cane mancante di un arto!). Sarà, invece, facilmente riconoscibile quando si manifesta a un esame sia pure superficiale e sarà evidenziato se l’acquirente usa una media diligenza, esempio una zoppia;
grave – il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Il concetto di gravità deve essere in rapporto al grado di inettitudine all’uso o diminuzione di uso e, comunque, deve essere inteso nel senso che se al compratore fosse stato noto il difetto, non avrebbe concluso il contratto.
Sono pertanto coperti da garanzia i vizi redibitori (in quanto possono dar luogo all’azione redibitoria), preesistenti al momento della vendita, oppure vizi insorti dopo ma derivanti da cause preesistenti, nonché occulti e gravi.

La garanzia

Lo scopo della vendita consiste nel fare acquistare al compratore la titolarità del diritto trasferito e la disponibilità della cosa compravenduta. La legge tutela pertanto il compratore nel caso in cui venga disturbato nel godimento del bene acquistato. La garanzia è un patto offerto a tutela del compratore che afferisce naturalmente al contratto di cui si parla nell’art.1487 C.C. : “I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna”. Occorre tener presente che la garanzia per vizi nell’animale è tacita e, quindi, anche se non è stata espressamente dichiarata al momento della stipulazione del contratto, è dovuta da parte del venditore. Nulla vieta che le parti, al momento del contratto, possano aumentare, diminuire o escludere la garanzia per vizi della cosa, in questi casi le modifiche dovranno essere espressamente dichiarate. Non è necessario che esse vengano messe per iscritto, ma devono essere documentabili, anche tramite testimoni. Inoltre, si deve ricordare che “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa” (art.1490 C.C., secondo comma).

È molto importante che il compratore, all’atto della consegna, verifichi la cosa (animale) per non incorrere, poi, nella eccezione che potrebbe venire sollevata dal venditore in base all’art.1941 del C.C. Che, trattando della esclusione della garanzia, afferma: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa (mala fede)”; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili (il vizio deve essere occulto sia per il venditore che al compratore).

In presenza di vizio redibitorio nell’animale, il compratore può, a sua scelta in base all’art.1492 C.C., chiedere:
-la risoluzione del contratto (azione redibitoria), che consiste nella restituzione dell’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all’atto della compravendita, il venditore dovrà restituire la somma pagata;
– la riduzione del prezzo (azione quanti minoris, o estimatoria), consistente in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità.

Il legislatore stabilisce i termini temporali entro i quali il compratore può far valere i suoi diritti in presenza di vizio redibitorio. In tema di compravendita in generale il C.C. stabilisce che la denuncia al venditore deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e comunque entro 1 anno dalla consegna dell’animale (termine di prescrizione).

L’ art.1496 C.C., concernente la compravendita degli animali, dispone che “La garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali… se neppure questi dispongono, si osservano le norme che regolano la compravendita in generale”. In relazione alla prevalenza degli usi sul C.C., è necessario precisare che le malattie che vengono elencate nelle raccolte di usi e consuetudini provinciali hanno validità giuridica. Questo non vuol dire che siano gli unici difetti che possano ritenersi redibitori in quanto: qualsiasi patologia se pregressa, occulta e grave, anche se non inclusa nell’elenco, è da considerarsi vizio redibitorio. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza, gli usi che fanno risalire il termine di decadenza a 8 giorni dalla consegna dell’animale, anziché dalla scoperta, non sono validi in quanto contrari alla norma generale: “È illegittimo e, pertanto non applicabile, l’uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)”.

I tempi da rispettare

La mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell’animale, nel termine di 8 giorni dalla scoperta (e comunque prima del decorso dell’anno della consegna), è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. Il termine decorre, in ogni caso, dal giorno della loro scoperta. In riferimento a questo ultimo aspetto, esiste giurisprudenza contrastante: alcune sentenze affermano che il termine inizia dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza oggettiva dell’esistenza completa del vizio e non dal semplice sospetto, mentre altre sentenze dispongono che parte dalla data in cui semplicemente si comincia a manifestare il vizio (per esempio il cane zoppica) e non già alla individuazione del rapporto causa-effetto (per esempio la radiografia rileva anomalie articolari di presumibile origine genetica). È consigliabile, però, che l’ acquirente denunci il vizio appena ne abbia il sospetto. Egli non è tenuto a fare una denuncia analitica e precisa del difetto, ma può limitarsi a una denuncia generica che valga a mettere sull’avviso il venditore, salvo precisare in un secondo momento la natura e l’entità del vizio riscontrato.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, la denuncia può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, sarebbe opportuno comunque che venisse effettuata attraverso mezzi che lascino al denunciante la prova dell’avvenuta comunicazione (raccomandata, telegramma, fax, ecc.). La tempestività nella denuncia è riferita al momento in cui essa è emessa, se effettuata per posta, e non a quello in cui è ricevuta dal destinatario.

In precedenza abbiamo riportato le possibili azioni che il compratore può, a sua scelta, domandare al venditore in caso di esistenza di vizio nell’animale: azione redibitoria (resa dell’animale e rimborso) oppure azione quanti minoris (riduzione del prezzo), tuttavia il C.C. dispone che in caso di morte dell’animale portatore di vizio redibitorio – per cause fortuite o colpa del compratore (morte non collegati alla presenza del vizio), nonché in caso che siano stati effettuati atti di proprietà sul soggetto (castrazione, operazioni chirurgiche, ecc.), che non consentono di restituire l’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della vendita – il compratore può soltanto chiedere l’azione estimatoria; se, invece, la morte dell’animale è stata una conseguenza del vizio di cui era affetto, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Nell’azione redibitoria o quanti minoris il compratore ha diritto al rimborso spese e al risarcimento danni, anche se il venditore è in piena buona fede : “Nella vendita la garanzia per i vizi è dovuta per il fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da ogni presupposto di colpa del venditore” (Sent. Sez. II della Cassazione Civile n. 914 del 15.02.1986). In tema di responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi della cosa, l’acquirente può anche chiedere soltanto che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell’animale comprato come, ad esempio, interventi chirurgici, nonché dei possibili danni arrecati a causa dei vizi della cosa (ad esempio malattia contagiosa trasmessa ad altri animali) senza rivendicare la risoluzione del contratto.

Contratti verbali e contratti scritti

Possiamo concludere, dicendo che non c’è dubbio che il momento della stipulazione del contratto di compravendita di animali, verbale o scritto che sia, rappresenta uno dei punti cruciali in quanto tale dichiarazione dimostra la volontà delle parti (venditore /compratore) al trasferimento della proprietà dell’animale attraverso il corrispettivo di un prezzo nelle condizioni fissate nel contratto.

Normalmente i contratti di compravendita di animali sono di tipo verbale. In tali casi, occorre sempre ricordarsi che la garanzia legale per vizio è tacita e, cioè, a meno che i contraenti oralmente non dispongano in maniera diversa, esiste sempre. Nel caso di contratti di compravendita scritti, l’acquirente deve stare molto attento a quello che c’è scritto, in quanto in qualche occasione il venditore sottopone alla sua firma dichiarazioni che escludono o limitano fortemente la garanzia per vizi oppure riportano clausole che giocano a suo favore, ad esempio, proponendo la sostituzione dell’animale viziato con un altro animale, invece della restituzione del prezzo pagato, venendo così a cadere il diritto alla azione redibitoria o estimatoria. Infatti, sebbene questa ultima soluzione sembri offrire una maggiore garanzia a tutela del compratore, è necessario tener presente il rapporto affettivo che si instaura tra il proprietario e il cane acquistato, essendo poco probabile che il compratore sia disposto a restituire il proprio animale in cambio di un altro.

Sarebbe auspicabile che sia il venditore che il compratore attuassero dei comportamenti ben precisi e chiari prima di arrivare alla firma del contratto in modo di evitare o quantomeno limitare il contenzioso. Sicuramente l’allevatore che si sforza di migliorare la produzione dei propri cani, ad esempio sottoponendoli a diagnosi di malattie ereditarie ed eliminando dalla riproduzione i soggetti portatori, oltre a migliorare la sanità degli animali e le loro longevità, evita una dispersione di risorse finanziarie in campo legale. Colui che propone al suo cliente le garanzie più convenienti previste dalla norma amplifica la garanzia per determinate malattie, anziché limitarla o escluderla. Così facendo, dimostra la sua buona fede e incrementa la lealtà commerciale.

Il compratore, oltre al dovere di avere un minimo di diligenza nella osservazione dell’animale che si propone acquistare, può farsi dichiarare dal venditore l’assenza di vizi nell’animale oppure chiedere di allungare i termini di garanzia, al fine di auto-tutelarsi in caso di controversia.

Il mio ultimo consiglio, in ogni caso, è quello di appoggiarsi ad allevatori seri e di fiducia, evitando come la peste i cosi detti (in senso dispregiativo) “cagnari”. Si ringrazia per la supervisione l’Avvocato Stefano Dondé.

Bruno Decca