Responsabilità civile per i possessori di cani
24 luglio 2011
2 min

Responsabilità civile per i possessori di cani

L’articolo 2052 del Codice Civile recita: il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso, sia  che si trovi sotto la sua custodia, sia  che venga smarrito o fugga, salvo che provi Il caso fortuito.L’ordinanza  del Ministro Martini  dice che: Il proprietario di un animale è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dello stesso, rispondendone sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall’animale stesso. Se qualcuno, a qualsiasi titolo, detiene un cane non di sua proprietà ne è il responsabile per tutto il tempo che lo detiene. I proprietari di un cane Devono rispettare le seguenti regole:

a) Stipulare una polizza assicurativa per la copertura  della responsabilità civile verso terzi per i danni che potrebbero procurare i nostri cani (queste polizze hanno dei prezzi alla portata di tutti)

b) Utilizzare un guinzaglio che non superi m 1.50 durante la conduzione del cane in aree unrbane e nei luoghi aperti al pubblico, salvo negli sgambatoi (che comunque hanno ugualmente delle regole da rispettare)

c) Portare la museruola rigida o morbida d’applicare alcane in caso di necessità o su richiesta delle autorità competenti

d) Lasciare il cane solo a persone che siano in grado di gestirlo

e) Prima di prendere un cane informarsi sulle caratteristiche fisiche ed etologiche

f) Assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato al contesto in cui vive

g) Raccogliere con appositi sacchetti (biodegradabili  i bisogni dei nostri amici a 4 zampe.