Cassazione, non punibile chi uccide altro cane per proteggere il proprio
29 novembre 2016
2 min

Cassazione, non punibile chi uccide altro cane per proteggere il proprio

aggressività attualità

Solo se ricorre lo stato di necessità, uccidere un altro quattro zampe – specie se di grandi dimensioni – per difendere se stessi o il proprio cane, non costituisce reato. Lo ha stabilito la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 50329/2016.

La sentenza è stata pronunciata nei confronti di un 71enne di Piombino (Livorno), accusato di aver ucciso con un bastone animato – cioè avente al suo interno una lama di spada – un alano lasciato libero (senza né guinzaglio né museruola), mentre era a passeggio con il proprio cane. Il quattro zampe di grossa taglia, infatti, si sarebbe avvicinato al cagnolino, aggredendolo e mordendolo vicino alla coda, fino a procurargli due piccole ferite.

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La Suprema corte stabilisce – si legge in un articolo pubblicato su il Sole 24 Ore – che il reato di uccisione previsto dall’articolo 544 bis è a dolo specifico, quando si ferisce o si uccide un animale per crudeltà, e a dolo generico, quando l’azione viene commessa senza necessità. Relativamente al caso in questione, il tribunale e la corte d’Appello avevano abbracciato l’ultima tesi. Così non è stato fatto, invece, dalla Cassazione.

Per i giudici della terza sezione penale, infatti, il 71enne avrebbe ucciso l’alano solo per paura che potesse uccidere il suo cane, già ferito anche se in modo non grave, e aggredire anche lui. Motivo per cui, sarebbe presente la “scriminante” dello stato di necessità che esclude, quindi, la punibilità.