Cassazione, tenere un cane senza microchip non è appropriazione indebita
4 aprile 2012
2 min

Cassazione, tenere un cane senza microchip non è appropriazione indebita

L’unica condizione che accerti che un cane sia di proprietà di qualcuno è che abbia il microchip. In caso contrario, non c’è alcuna appropriazione indebita. A chiarire la questione è una recente sentenza della Cassazione Penale, che va ad annullare la multa inflitta tre anni fa a un uomo, per aver “adottato” un trovatello senza nessun segno di riconoscimento e non registrato all’anagrafe. Per la Corte, non possedendo il quattro zampe né un chip, un tatuaggio o una targhetta, è del tutto ragionevole ritenere che l’imputato “non avesse consapevolezza di avere rinvenuto un animale di proprietà altrui e quindi smarrito, ben potendo pensare di aver trovato un cane abbandonato o un cosiddetto randagino”.I fatti risalgono al 2009, quando un peloso, apparentemente un trovatello, è entrato nell’auto parcheggiata di un signore dopo averlo seguito per strada. L’uomo, conoscendo un amico amante degli animali, ovvero l’imputato, gli ha affidato il cane affinché se ne prendesse cura. Così è avvenuto, tanto che il quattro zampe è stato pure iscritto all’anagrafe canina regionale. A distanza di alcuni mesi, però, si è fatto vivo il presunto proprietario, reclamando la restituzione del cane in virtù del fatto che in passato ne aveva avuto la disponibilità “lasciandolo durante il giorno muovere liberamente nei dintorni dell’abitazione, presso la quale l’animale ritornava sempre spontaneamente”. L’uomo ha richiesto indietro il suo presunto quattro zampe, nonostante non avesse alcun segno di riconoscimento o un microchip che attestasse la sua appartenenza. La persona che ha trovato il cane, o meglio chi se n’è preso cura, è stato così condannata per il reato di appropriazione indebita sia dal Giudice di Pace di Varazze sia dal Tribunale di Savona. Al malcapitato è stata inflitta una salata multa di 1.200 euro, ai sensi dell‘articolo 647 del Codice Penale, che disciplina l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. Adesso la sentenza n. 335/2012 dello scorso 28 marzo va ad annullare il tutto. Secondo quanto riportato dal portale AnmviOggi.it, per la Cassazione Penale ha prevalso la ragione dell’imputato e la sua “assoluta buona fede”. Motivo per cui la multa deve essere annullata, per insussistenza del reato e in quanto “non proporzionata”. Nella sentenza si legge che l’animale non può essere definito come “cosa d’altri smarrita”, perché non vi è prova certa che sia di proprietà del reclamante, costituito parte civile.