Di seguito il testo integrale della nuova ordinanza del ministero della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre, diretta ai proprietari degli amici a quattro zampe e in vigore per dodici mesi…
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata
dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’
norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela
dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009,
n. 68;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi
per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011,
«Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3
marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica
dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011,
«Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela
dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata
dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 settembre
2011, n. 209;
Considerato che continua a sussistere la necessita’ di adottare
disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumita’ pubblica
dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti
soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione
degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione
del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo
sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori
di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro
capacita’ di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta
del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra
l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumita’
personale dall’aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell’efficacia della
presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell’iter del
predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di
attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato
On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;
Ordina:
Art. 1
1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o
cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti
misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o
su richiesta delle autorita’ competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in
conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi
formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi
della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei
medici veterinari, facolta’ di medicina veterinaria, associazioni
veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su
indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il
responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici
veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati
dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’
pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita’ di percorsi
formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi
assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in
quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela
dell’incolumita’ pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base
di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi
veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela
dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi
sono a carico del proprietario del cane.
Di seguito il testo integrale della nuova ordinanza del ministero della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre, diretta ai proprietari degli amici a quattro zampe e in vigore per dodici mesi…
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata
dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’
norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela
dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009,
n. 68;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi
per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011,
«Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3
marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica
dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011,
«Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela
dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata
dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 settembre
2011, n. 209;
Considerato che continua a sussistere la necessita’ di adottare
disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumita’ pubblica
dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti
soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione
degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione
del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo
sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori
di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro
capacita’ di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta
del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra
l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumita’
personale dall’aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell’efficacia della
presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell’iter del
predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di
attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato
On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;
Ordina:
Art. 1
1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o
cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti
misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o
su richiesta delle autorita’ competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in
conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi
formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi
della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei
medici veterinari, facolta’ di medicina veterinaria, associazioni
veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su
indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il
responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici
veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati
dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’
pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita’ di percorsi
formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi
assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in
quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela
dell’incolumita’ pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base
di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi
veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela
dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi
sono a carico del proprietario del cane.