Impugnata dal governo la legge della Regione Basilicata sulla lotta al randagismo, riguardante la soppressione con metodi eutanasiaci di cani e gatti, raccolti, in mancanza della denuncia di smarrimento o sottrazione degli animali al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell’Ordine, entro il termine di cinque giorni dallo smarrimento o sottrazione. La norma è stata ritenuta in contrasto con i principi fodamentali in materia di salute, in violazione dell’art. 117 dela Costituzione.
A tal proposito, così si legge sul sito della Lega anti vivisezione, in una nota a firma della responsabile Lav Animali Familiari, Ilaria Innocenti: “Il legislatore statale, nell’ambito delle sue prerogative, con la legge 281/91 ha stabilito una serie di garanzie per la tutela e la salvaguardia dei cani e degli altri animali di affezione, prevedendo che i gatti liberi e i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque provenienti canili non possono essere soppressi a meno che non siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”.
Ed ancora: “Le Regioni – aggiunge Innocenti – non possono deliberare norme che violino le disposizioni di una legge quadro nazionale, questo è l’aspetto normativo alla base dell’impugnazione del Governo. Vi è poi quello etico che la Regione Basilicata ha gravemente calpestato: far pagare con la vita la crudeltà dell’abbandono è inaccettabile e ingiustificabile”.